L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il Provvedimento 10 luglio 2020 recante “Definizione dei criteri e delle modalità di applicazione e fruizione dei crediti d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro e per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione, di cui agli articoli 120 e 125 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.

Si tratta di due diverse agevolazioni fiscali, con regole diverse una dall’altra:

Spese di sanificazione e acquisto di dispositivi di protezione – art. 125 DL 34

E’ riconosciuto ai contribuenti un credito d’imposta in base alle spese sostenute nel 2020; tetto massimo di spese agevolabili euro 80.000.  Rientrano tra le spese agevolabili gli interventi necessari per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonchè per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti.

Il comma 2 dell’art. 125 individua quali spese sono ammissibili al credito d’imposta:

  1. la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività;
  2. l’acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
  3. l’acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
  4. l’acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di termoscanner, tappeti e cui alla lettera b), quali termometri, vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
  5. l’acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.
    I beneficiari comunicano all’Agenzia, con modalità esclusivamente telematiche, l’ammontare delle spese ammissibili sostenute (o che prevedono di sostenere) nell’anno 2020;

La Comunicazione potrà essere inoltrata a partire dal prossimo 20/7/2020 e fino al termine (breve) del 7/9/2020.

I soggetti agevolabili sono gli esercenti attività d’impresa, arti e professioni, enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.

Diversamente da quanto tanti credono il credito d’imposta sanificazione e acquisto dispositivi potrebbe non essere il 60%!! Per sapere quanto sarà occorre attendere un prossimo provvedimento, da emanare entro l’11 settembre 2020, che determinerà la percentuale applicabile.

 

Credito d’imposta “Adeguamento degli ambienti di lavoro – art. 120 DL 34”

E’ riconosciuto ai contribuenti un credito d’imposta pari al 60% delle spese sostenute nel 2020;
tetto massimo di spese agevolabili euro 80.000. Rientrano tra le spese agevolabili gli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus COVID-19, ivi compresi quelli edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni, per l’acquisto di arredi di sicurezza, nonchè in relazione agli investimenti in attività innovative.

La Comunicazione potrà essere inoltrata a partire dal prossimo 20/7/2020 e fino al termine (lunghissimo) del 30/11/2021. Il modulo approvato (è lo stesso da utilizzare per il credito d’imposta sanificazione e acquisto dispositivi).

Al fine di ottenere il credito d’imposta i contribuenti dovranno fare richiesta all’Agenzia entrate,
con le consuete modalità telematiche.

Attenzione, non tutti gli imprenditori o lavoratori autonomi sono autorizzati alla richiesta del credito d’imposta: rientrano le sole attività precisamente individuate nell’elenco allegato al Provvedimento, ad esempio gli alberghi, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, bar, stabilimenti balneari ed altri, individuati esattamente attraverso il codice ATECO corrispondente.

 

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