Pubblicata il 23/09/2020 la circolare INPS n. 107 sull’aumento delle pensioni di invalidità civile a norma del decreto n. 104 del 14 Agosto 2020.
L’articolo 38, comma 4, della legge n. 448 del 28 dicembre 2001, riconosceva un incremento del trattamento pensionistico fino a 516,46 euro al mese per tredici mensilità (c.d. “incremento al milione”) ai titolari di pensione di inabilità (invalidi civili totali, ciechi civili assoluti e sordi) o di pensione di inabilità di cui alla legge n. 222/1984, non prima del compimento del sessantesimo anno di età.
Secondo la Corte Costituzionale il requisito anagrafico di sessanta anni è irragionevole e discriminatorio perché il soggetto totalmente invalido, pur se di età inferiore ai sessanta anni, si trova in una situazione che non è certo meritevole di minor tutela rispetto a quella in cui si troverebbe al compimento del sessantesimo anno di età.
Pertanto, nelle novità del Decreto Agosto, è specificato che i benefici incrementativi delle pensioni in favore di soggetti disagiati scatterà a partire dai 18 anni e non più dai 60 anni, come previsto finora. La norma è retroattiva dal 20 luglio 2020 quindi a decorrere da tale data, agli invalidi civili totali, ciechi assoluti e sordi titolari di pensione di inabilità è riconosciuta una maggiorazione economica tale da garantire un reddito complessivo pari, per il 2020, a 651,51 euro per tredici mensilità. Il diritto alla maggiorazione è riconosciuto a tutti i titolari di pensione di inabilità, in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge, che hanno compiuto diciotto anni.
Affinché si abbia diritto all’aumento occorrono in pratica due tipologie di requisiti: età minima e reddito.
Per avere diritto al beneficio sono necessari i seguenti requisiti di reddito, riferiti al 2020:
- il beneficiario non coniugato deve possedere redditi propri non superiori a 8.469,63euro (pari all’importo massimo moltiplicato per tredici mensilità);
- il beneficiario coniugato (non effettivamente e legalmente separato) deve possedere:
- redditi propri di importo non superiore a 8.469,63 euro;
- redditi cumulati con quello del coniuge di importo annuo non superiore a 14.447,42 euro.
Se entrambi i coniugi hanno diritto all’incremento, questo concorre al calcolo reddituale.
Pertanto, nel caso in cui l’attribuzione del beneficio a uno dei due comporti il raggiungimento del limite di reddito cumulato, nulla è dovuto all’altro coniuge. Se invece il limite non viene raggiunto, l’importo dell’aumento da corrispondere a un coniuge deve tener conto del reddito cumulato comprensivo dell’aumento già riconosciuto all’altro.
Il beneficio viene attribuito dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda, ma la decorrenza non può comunque essere anteriore al 1° agosto 2020.
Per i titolari di pensione di inabilità che presentino la domanda entro il 9 ottobre 2020, può essere riconosciuta la decorrenza dal 1° agosto 2020.