Non tutte le detrazioni per gli interventi sui fabbricati possono essere cedute, vediamo in dettaglio quali sono.

 

L’art. 121, DL 34/2020, ammette la possibilità di cedere la detrazione o richiedere lo sconto in fattura a fronte di tutte quelle spese relative agli interventi effettuati sugli immobili come ad esempio: ristrutturazioni, riqualificazione energetica, bonus facciate, ecc…

Possono essere oggetto di cessione o sconto in fattura, in alternativa alla detrazione, i seguenti interventi:

Non si commetta, quindi, l’errore di pensare che sia possibile, seppur non arrivando alla massima detrazione del 110%, procedere in ogni caso alla scelta fra cessione della detrazione o alla richiesta dello sconto in fattura. Quali interventi sono, quindi, esclusi dalla possibilità di cessione o sconto? 

A tal proposito introduciamo due regole generali:

Nell’elencazione che segue riportiamo tutti gli interventi previsti dall’art. 16 bis del TUIR, evidenziando per essi quali le strade possibili per godere del beneficio:

  1. a) interventi di cui alle lett. a) b), c) e d) dell’art. 3 del DPR 380/2001, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale di cui all’articolo 1117 del codice civile – (possibili detrazione in dichiarazione, cessione o sconto)
  2. b) interventi di cui alle lettere b), c) e d) dell’art. 3 del DPR 380/2001, effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, e sulle loro pertinenze – (possibili detrazione in dichiarazione, cessione o sconto)
  3. c)interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, ancorché non rientranti nelle categorie di cui alle lettere a) e b) di cui sopra, sempreché sia stato dichiarato lo stato di emergenza, anche anteriormente alla data di entrata in vigore della presente disposizione – (solo detrazione in dichiarazione)
  4. d) interventi relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune – (solo detrazione in dichiarazione) 
  5. e)interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche,aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione per le persone portatrici di handicap in situazione di gravità ai sensi dell’art. 3, co. 3, L. 104/1992 – (solo detrazione in dichiarazione, 50%, in dieci anni)
  6. f) interventi relativi all’adozione di misure finalizzate a prevenire ilrischio del compimento di atti illecitida parte di terzi – (solo detrazione in dichiarazione)
  7. g)interventi relativi alla realizzazione di opere finalizzate alla cablatura degli edifici, al contenimento dell’inquinamento acustico – (solo detrazione in dichiarazione)
  8. h) relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all’installazione di impianti basati sull’impiego delle fonti rinnovabili di energia – (possibili detrazione in dichiarazione, cessione o sconto) 
  9. i) relativiall’adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali, per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio – (solo detrazione in dichiarazione)
  10. l) interventi di bonifica dall’amianto e di esecuzione di opere volte ad evitare gli infortuni domestici –(possibili detrazione in dichiarazione, cessione o sconto).

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