CREDITO D’IMPOSTA SULLE RIMANENZE FINALI DI MAGAZZINO SETTORE MODA

Il contributo viene concesso al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento adottate per l’emergenza epidemiologica da COVID-19 sulle rimanenze finali di magazzino nei settori contraddistinti da stagionalità e obsolescenza dei prodotti.

Viene concesso ai soggetti esercenti attività d’impresa operanti nell’industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria, in altri termini al settore tessile, moda e accessori.

A queste imprese è riconosciuto un contributo, nella forma di credito d’imposta, nella misura del 30 per cento del valore delle rimanenze finali di magazzino, eccedente la media del medesimo valore registrato nei tre periodi d’imposta precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020.

Il metodo e i criteri applicati per la valutazione delle rimanenze finali di magazzino nel periodo d’imposta di spettanza del beneficio devono essere omogenei rispetto a quelli utilizzati nei tre periodi d’imposta considerati ai fini della media.

Il credito d’imposta è riconosciuto fino all’esaurimento dell’importo massimo di 45 milioni di euro, che costituisce limite di spesa.

Nei riguardi delle imprese con bilancio certificato, i controlli sono svolti sulla base dei bilanci.

Le imprese non soggette a revisione legale dei conti e prive di collegio sindacale devono avvalersi di una certificazione della consistenza delle rimanenze di magazzino, rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti iscritti nella sezione.

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione.