Il governo ha ritenuto opportuno emanare, attraverso il Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, per far fronte all’emergenza scaturita dal Coronavirus, alcune disposizioni che in questo momento possano essere di aiuto soprattutto agli imprenditori tra cui quelli del comparto agricolo. L’articolo di riferimento del Decreto Legge è il n. 150 e prevede la possibilità di avvalersi di prestazioni gratuite di parenti fino al sesto grado per tutto il periodo dell’emergenza. Al termine del suddetto periodo si ritornerà a poter usufruire di tale beneficio nei termini previsti dall’articolo 74 del decreto legislativo n. 276 del 10 settembre 2003, ovvero delle prestazioni gratuite di parenti fino al quarto grado.
Potranno dunque collaborare nell’attività agricola anche nonni, genitori, figli, nipoti, suoceri, generi, nuore, fratelli, zii, cugini, figli di cugini, cugini dei genitori e figli dei cugini dei genitori, fratello/sorella del coniuge, zio del marito rispetto alla moglie e viceversa, cugino/a del marito rispetto alla moglie e viceversa.
Questa tipologia di prestazione deve essere svolta in modo occasionale oppure in modo ricorrente soltanto per un breve periodo di tempo a titolo di aiuto. Inoltre essendo la prestazione gratuita tra parenti individuata come una prestazione meramente occasionale di tipo gratuito non deve essere né inquadrata come rapporto di lavoro né deve essere prevista alcuna iscrizione nella gestione assicurativa di competenza.