NUOVO LIMITE PER L’USO DEL CONTANTE DAL 01.07.2020

Dal 1° luglio la soglia massima per i pagamenti in contante si riduce, passando da 2.999,99 euro a 1.999,99 euro. Il divieto prescinde dalla causale del pagamento e quindi la violazione è compiuta anche se la transazione è avvenuta nella sfera privata delle persone (pensiamo a una regalia).

Nel caso di più trasferimenti singolarmente di importo inferiore alla soglia di legge, ma complessivamente di ammontare superiore, non rientrano nel divieto:

  1. quelli relativi a distinte ed autonome operazioni (fatture verso lo stesso fornitore o dallo stesso cliente per fatture “indipendenti tra loro” non legate da un unico ordine);
  2. quelli riguardanti la medesima operazione quando il frazionamento è connaturato all’ operazione stessa (ad. es. contratto di somministrazione);
  3. i pagamenti rateali stabiliti per iscritto oppure determinati in modo ordinato e annotati in fattura.

In relazione a quanto sopra esposto ma soprattutto in relazione al punto 1, è bene però ricordare che rientra nel potere discrezionale dell’Amministrazione valutare, caso per caso, se il frazionamento sia stato realizzato con lo specifico scopo di eludere il divieto.

Nessun problema invece per i versamenti e i prelievi fatti sul proprio conto corrente.

Previste sanzioni amministrative pesanti. Multe salatissime che andranno da un minimo di 3000 euro a un massimo di 50000 euro a seconda della gravità dell’infrazione. Tenendo presente che nella violazione sono coinvolti entrambi gli attori, ovvero chi effettua il pagamento e chi lo riceve.