SOSPENSIONE DEI TERMINI DI SCADENZA DEI TITOLI DI CREDITO

Il decreto legge n. 23 dell’8 aprile 2020, c.d. Decreto Liquidità, introduce con l’art. 11 la sospensione dei termini di scadenza dei titoli di credito, quali vaglia cambiari, cambiali e assegni bancari o postali che decorrono nel periodo compreso dal 9 marzo al 30 aprile 2020. Di conseguenza, il debitore potrà veder posticipata fino al 30 aprile il pagamento di un titolo di credito in scadenza in questo periodo, senza la necessità di inviare alcuna comunicazione.

In particolare, la sospensione opera sui termini per:

  • la presentazione dei pagamenti;
  • la levata del protesto o delle constatazioni equivalenti;
  • l’iscrizione nell’archivio degli assegni bancali e postali e delle carte di credito irregolari;
  • il pagamento tardivo dell’assegno.

I protesti levati dal 9 marzo al 8 aprile (data di entrata in vigore del decreto) non sono trasmessi dai pubblici ufficiali alle Camere di Commercio e, qualora già risultino giù pubblicati, le Camere di Commercio devono provvedere d’ufficio alla loro cancellazione.

Per quanto riguarda gli assegni bancari o postali, non vi è alcun divieto per il beneficiario di presentare al pagamento l’assegno nel periodo di sospensione dato che questo rimane pagabile nel giorno di presentazione. Tuttavia, nel caso di difetto di provvista, verrà per il debitore l’inapplicabilità temporanea del protesto e delle sanzioni.

Per quanto riguarda le cambiali, la sospensione ha effetti differenti a seconda della tipologia di scadenza. Le cambiali con scadenza “a vista” o quelle “a giorno fisso” possono essere presentate al pagamento dal’ 1 maggio. Mentre, le cambiali con scadenza “a certo tempo data” o “a certo tempo vista” cioè la cui scadenza si realizza con il decorso di un certo tempo dalla consegna o dall’accettazione, il termine di pagamento comincerà nuovamente a decorrere dal’ 1 maggio.